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O. 18/02/2005 n. 3401

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è destinata la somma di 10 milioni di euro, da ripartire tra le regioni interessate con provvedimento del capo Dipartimento della protezione civile sulla base di una proposta congiunta delle medesime regioni che tenga anche conto dell'entità dei danni occorsi nei territori interessati, a carico del Fondo della protezione civile che sarà allo scopo corrispondentemente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le regioni Basilicata, Calabria e Puglia sono autorizzate a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposite contabilità speciale, all'uopo istituite, intestate ai prefetti - commissari delegati con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

5. A valere sulle risorse di cui al comma 1, l'importo di 500.000,00 euro è destinato al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature logistiche e strutturali del Dipartimento della protezione civile a supporto delle attività di previsione e prevenzione nel campo del rischio idrogeologico.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2005 Il Presidente Berlusconi

 

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